Estratto Capitolo 1°della sentenza del Tribunale di Palermo (fonte: http://www.narcomafie.it/articoli_2005/dos_09_2005.htm)
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L’arrivo di Mangano ad Arcore.
[…] Alla stregua delle emergenze probatorie finora richiamate, costituisce un dato sostanzialmente non più contestabile (stante le sostanziali ammissioni provenienti dai soggetti direttamente protagonisti della vicenda) l’arrivo di Mangano ad Arcore per intermediazione dell’imputato Dell’Utri e del coimputato Cinà, come pure le particolari mansioni che il Mangano medesimo era stato chiamato a svolgere in quella tenuta.

Questi innegabili dati di fatto, considerata la particolare caratura criminale che in quegli anni Mangano stava assumendo, per la fitta trama di rapporti con personaggi di spicco all’interno della organizzazione mafiosa “cosa nostra” e operanti in quel periodo nel milanese (si tratta, anche in questo caso, di acquisizioni probatorie in parte definitivamente accertate anche in altri procedimenti e che sostanzialmente non possono essere più messe in discussione, sulle quali ci si soffermerà in modo più specifico in altra parte della sentenza), rimarrebbero privi di una ragionevole spiegazione ove si trascurasse di tenere conto di un particolare “modus operandi”, negli anni ’70, della criminalità organizzata di stanza a Milano.
Trattasi di numerosi sequestri di persona a scopo di estorsione, posti in essere in quel periodo, in relazione ai quali si deve univocamente intendere (come peraltro è dato leggere tra le righe delle dichiarazioni dello stesso imputato, sopra richiamate), la funzione di “garanzia e protezione “ che Mangano era chiamato a svolgere, a tutela della sicurezza del suo datore di lavoro e dei suoi più stretti familiari, in un momento in cui si era deciso il trasferimento di Berlusconi nella tenuta di Arcore, appena acquistata, trasferimento che in sé comportava inevitabili ricadute in termini di sicurezza anche per i familiari dell’imprenditore rispetto alla precedente sistemazione milanese.
Un canale di collegamento. […] Tutte le considerazioni che precedono non lasciano residuare alcun dubbio circa la “mediazione” concretamente svolta dagli odierni imputati i quali, costituendo uno specifico canale di collegamento tra l’organizzazione mafiosa “cosa nostra” (nella persona del suo più importante esponente dell’epoca, Stefano Bontate) e l’imprenditore milanese Silvio Berlusconi (in evidente e rapida ascesa sulla scena economica di quella ricca regione) hanno con ciò posto in essere una condotta idonea a costituire un consapevole e valido apporto al consolidamento e rafforzamento del sodalizio mafioso, sempre pronto a cercare nuovi canali attraverso i quali riciclare i (già allora) imponenti introiti ricavati dalle attività illecite gestite ma anche, e più semplicemente, nuove fonti di guadagno attraverso la imposizione di indebite esazioni, con la conseguente configurabilità a carico di entrambi gli imputati del reato associativo in contestazione, nei termini che verranno più adeguatamente tratteggiati nella parte della sentenza riservata alle considerazioni conclusive.
Secondo il disegno di Bontate. […] In conclusione, se l’attivo coinvolgimento del Mangano nella organizzazione del sequestro D’Angerio poteva costituire agli occhi di Berlusconi violazione di quel mandato di garante assunto all’atto del suo trasferimento ad Arcore (tanto da indurlo, secondo quanto riferito da Cocuzza, ad un irrigidimento dei suoi rapporti col Mangano), il complesso delle emergenze probatorie finora richiamate lascia chiaramente intendere che questo episodio, in realtà, era destinato ad inserirsi in una più complessa strategia destinata ad avvicinare e legare maggiormente l’imprenditore Berlusconi alla organizzazione criminale, secondo un disegno al quale non appaiono affatto estranei i vertici di quel sodalizio, ed in particolare lo stesso Stefano Bontate, come viene confermato dalla attiva partecipazione al sequestro dei Grado e dello stesso Vernengo Pietro, tutti uomini d’onore della “famiglia” di Santa Maria di Gesù a capo della quale era appunto il Bontate.
Per quanto riguarda il periodo immediatamente successivo al sequestro D’Angerio, è certo che Mangano rimase nella villa di Arcore almeno fino al 27 dicembre 1974, data in cui venne tratto in arresto per scontare una pena di mesi dieci e giorni 15 di reclusione (alla quale era stato condannato per il reato di truffa) e in quel luogo fece ritorno quando venne scarcerato il 22 gennaio 1975.
Gli elementi che si ricavano dalle emergenze processuali non sono invece univoci nel dimostrare il successivo periodo di permanenza del Mangano nella villa di Arcore e non consentono di datare con certezza il suo allontanamento.
[…] Peraltro, è bene non dimenticare che il dato concernente l’allontanamento di Mangano da Arcore non riguarda la posizione dell’imputato Dell’Utri, il quale non ha mai interrotto i suoi rapporti con il Mangano, pur essendo ben consapevole, alla luce delle sue stesse ammissioni, della caratura criminale del personaggio.