CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SENTENZA (fonte: http://www.narcomafie.it/sentenza_dellutri.pdf pag.1757)
E’ tempo, ormai, per il Collegio di formulare le definitive valutazioni sulle posizioni processuali dei due imputati, già vagliate in occasione della disamina dei singoli temi di prova, traendo spunto dall’esame dell’enorme mole di elementi di prova acquisiti all’esito di una indagine dibattimentale lunga, difficile, complessa ed articolata.

Nel contraddittorio di tutte le parti processuali e nel pieno rispetto del principio costituzionale del “giusto processo”, sono state raccolte le prove che consentono al Collegio di affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro contestati, imponendo la condanna di entrambi a severe pene detentive.
Sono stati ammessi ed espletati mezzi di prova, quali: testimonianze di persone venute in contatto con i due imputati e di ufficiali di p.g. incaricati di svolgere complesse e delicate indagini sul cui esito hanno riferito in udienza; esami di numerosi collaboratori di giustizia, sentiti in qualità di imputati in un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p., i quali hanno reso circostanziate dichiarazioni accusatorie, ritenute attendibili, sul conto dei due prevenuti ricordando episodi specifici e significativi agli stessi relativi, dei quali, in alcuni casi, erano sono stati testimoni diretti;
due consulenze finanziarie redatte dal dott. Francesco Giuffrida su incarico del P.M. e dal prof. Paolo Iovenitti per conto della difesa di Marcello Dell’Utri; una imponente produzione di documenti rappresentativi di fatti, persone e cose mediante la fotografia e filmati televisivi.
Sono state acquisite le risultanze di mezzi di ricerca della prova, quali: perquisizioni nei luoghi di pertinenza anche di Marcello Dell’Utri; intercettazioni telefoniche ed ambientali di conversazioni effettuate, anche molto tempo addietro, nell’ambito di questo ed altri procedimenti penali; sequestri di cose pertinenti ai reati per i quali si procede e di documenti presso istituti di credito.
L’indagine dibattimentale ha avuto ad oggetto fatti, episodi ed avvenimenti dipanatisi nell’arco di quasi un trentennio e cioè dai primissimi anni ‘70 sino alla fine del 1998, quando il dibattimento era in corso da circa un anno, ed ha esplorato le condotte tenute dai due prevenuti in tale notevole lasso di tempo ed, in particolare, ha analizzato l’evolversi della carriera di Marcello Dell’Utri da giovane laureato in giurisprudenza a modesto ma ambizioso impiegato di un istituto di credito di un piccolo paese della provincia di Palermo, a collaboratore dell’amico Silvio Berlusconi (sirena al cui richiamo non aveva saputo resistere rinunciando ad un sicuro posto in banca ed allontanandosi definitivamente dalla natia Palermo), ad amministratore di una impresa in stato di decozione del gruppo facente capo a Filippo Alberto Rapisarda (con il quale ha intrattenuto, per sua stessa ammissione, un rapporto di amore-odio), a ideatore e creatore della fortunata concessionaria di pubblicità PUBLITALIA, polmone finanziario della FININVEST, ad organizzatore del nascente movimento politico denominato “Forza Italia”, a deputato nazionale nel 1996, a parlamentare europeo nel 1999 ed, infine, a senatore della Repubblica nel 2001.
Ad avviso del Collegio, l’accurata e meticolosa indagine dibattimentale ha consentito di acquisire inoppugnabili elementi di riscontro alle condotte (anche se non a tutte, come già si è avuto modo di rilevare) contestate ai due imputati e dettagliatamente descritte nei capi di imputazione.
In particolare, Tanino Cinà è stato rinviato a giudizio davanti questo Tribunale per rispondere dell’addebito di avere “…fatto parte dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”o per risultare, comunque, stabilmente inserito nella detta associazione”.
L’accusa ha trovato granitica conferma, come si è già avuto modo di evidenziare nelle parti della sentenza dedicate al vaglio delle condotte del Cinà, nelle inequivoche ed incontrovertibili risultanze dell’indagine dibattimentale dalle quali è emerso, attraverso l’acquisita prova delle sue condotte, che l’imputato, pur non risultando mai formalmente “iniziato”, è stato, di fatto, un membro della famiglia mafiosa di Malaspina, un gruppo di “uomini d’onore” avente “giurisdizione” sul territorio di quel quartiere palermitano, ed è stato, per lungo tempo, al servizio attivo di “cosa nostra” che lo ha “utilizzato” per il conseguimento dei suoi fini illeciti.
Ed invero, sebbene la sua qualità di “uomo d’onore” posato (per asserite questioni familiari) non è rimasta provata anche alla luce delle attendibili dichiarazioni di Di Carlo Francesco e Galliano Antonino, l’imputato Cinà Gaetano ha intrattenuto stretti e continui rapporti con numerosi uomini di “cosa nostra” e non gli sono mai venute meno la fiducia e la grande considerazione di esponenti di spicco di quella associazione criminale, i quali erano ben consapevoli del suo antico rapporto di amicizia con Marcello Dell’Utri (sempre ammesso da entrambi gli imputati) che
avrebbe loro consentito di “utilizzare” lo stesso Dell’Utri come indispensabile tramite per avvicinarsi ad un imprenditore milanese del calibro di Silvio Berlusconi.
E’ rimasta, dunque, inconfutabilmente raggiunta la prova non solo dell’inserimento di fatto del Cinà nella “famiglia” di Malaspina e, quindi, in “cosa nostra”, associazione per delinquere di tipo mafioso, ma anche la prova di condotte di partecipazione consistenti in importanti, continui e volontari apporti causali al mantenimento in vita di quel sodalizio, tra le quali basta ricordare la riscossione ed il versamento nelle casse di “cosa nostra” della somma di denaro erogata per diversi anni dalla FININVEST e l’iniziale partecipazione all’assunzione ad Arcore di Vittorio Mangano con l’avallo dei capimafia Bontate e Teresi.
A Marcello Dell’Utri è stato fatto carico del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, secondo la sostanziale differenza e distinzione sussistente, come si è evidenziata in altra parte della motivazione, tra la condotta del concorrente e quella del partecipe.
Gli elementi probatori emersi dall’indagine dibattimentale espletata hanno consentito di fare luce: sulla posizione assunta da Marcello Dell’Utri nei confronti di esponenti di “cosa nostra”, sui contatti diretti e personali con alcuni di essi (Bontate, Teresi, oltre a Mangano e Cinà), sul ruolo ricoperto dallo stesso nell’attività di costante mediazione, con il coordinamento di Cinà Gaetano,
tra quel sodalizio criminoso, il più pericoloso e sanguinario nel panorama delle organizzazioni criminali operanti al mondo, e gli ambienti imprenditoriali e finanziari milanesi con particolare riguardo al gruppo FININVEST; sulla funzione di “garanzia” svolta nei confronti di Silvio Berlusconi, il quale temeva che i suoi familiari fossero oggetto di sequestri di persona, adoperandosi per l’assunzione di Vittorio Mangano presso la villa di Arcore dello stesso Berlusconi, quale “responsabile” (o “fattore” o “soprastante” che dir si voglia) e non come mero “stalliere”, pur conoscendo lo spessore delinquenziale dello stesso Mangano sin dai tempi di Palermo (ed, anzi, proprio per tale sua “qualità”), ottenendo l’avallo compiaciuto di Stefano Bontate e Teresi Girolamo, all’epoca due degli “uomini d’onore” più importanti di “cosa nostra” a Palermo; sugli ulteriori rapporti dell’imputato con “cosa nostra”, favoriti, in alcuni casi, dalla fattiva opera di intermediazione di Cinà Gaetano, protrattisi per circa un trentennio nel corso del quale Marcello Dell’Utri ha continuato l’amichevole relazione sia con il Cinà che con il Mangano, nel frattempo assurto alla guida dell’importante mandamento palermitano di Porta Nuova, palesando allo stesso una disponibilità non meramente fittizia, incontrandolo ripetutamente nel corso del tempo, consentendo, anche grazie a Cinà, che “cosa nostra” percepisse lauti guadagni a titolo estorsivo dall’azienda milanese facente capo a Silvio Berlusconi, intervenendo nei momenti di crisi tra l’organizzazione mafiosa ed il gruppo FININVEST (come nella vicenda relativa agli attentati ai magazzini della Standa di Catania e dintorni), chiedendo al Mangano ed ottenendo favori dallo stesso (come nella “vicenda Garraffa”) e promettendo appoggio in campo politico e giudiziario.
Queste condotte sono rimaste pienamente ed inconfutabilmente provate da fatti, episodi, testimonianze, intercettazioni telefoniche ed ambientali di conversazioni tra lo stesso Dell’Utri e Silvio Berlusconi, Vittorio Mangano, Gaetano Cinà ed anche da dichiarazioni di collaboratori di giustizia; la pluralità dell’attività posta in essere, per la rilevanza causale espressa, ha costituito un concreto, volontario, consapevole, specifico e prezioso contributo al mantenimento, consolidamento e rafforzamento di “cosa nostra” alla quale è stata, tra l’altro, offerta l’opportunità, sempre con la mediazione di Marcello Dell’Utri, di entrare in contatto con importanti ambienti dell’economia e della finanza, così agevolandola nel perseguimento dei suoi fini illeciti, sia meramente economici che, lato sensu, politici.
Non c’è dubbio alcuno, alla luce delle considerazioni che precedono e di tutto quanto oggetto di analisi nei singoli capitoli ai quali si rinvia, che le condotte tenute dai prevenuti si sussumono nelle fattispecie previste e sanzionate dagli artt. 416 e 416 bis c.p. delle quali ricorrono tutti gli elementi costitutivi.
Ma ricorrono, anche, le contestate aggravanti di cui ai commi 4° e 6° dell’art. 416 bis c.p.
Ed invero, la sussistenza di tali aggravanti va ritenuta qualora il reato de quo sia contestato agli appartenenti ad una “famiglia” aderente a “cosa nostra” od al concorrente esterno, in quanto l’esperienza storica e giudiziaria consentono di ritenere il carattere armato di detta
organizzazione criminale (Cass. 14.12.99, D’Ambrogio, CP 01,845) e la sua prerogativa di operare nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del divisato programma criminoso (Cass. 28.1.00, Oliveti, CED 215908, CP 01, 844).
TRATTAMENTO SANZIONATORIO
Per quanto attiene alla determinazione della pena, tenuti presenti i parametri ed i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., le condotte di Gaetano Cinà, consapevoli e reiterate nel tempo, devono essere sanzionate con una pena che il Collegio ritiene congruo quantificare in anni sette di reclusione, in considerazione della continuità del suo apporto a “cosa nostra”, alla quale è stato organico nei termini sopra evidenziati, dell’importante risultato, economico e non, conseguito dall’organizzazione, grazie alla sua costante disponibilità, consistita nel coltivare il suo rapporto di amicizia con Marcello Dell’Utri anche in una dimensione illecita e funzionale alle richieste ed esigenze degli uomini d’onore della “famiglia” di riferimento e dei capi del sodalizio.
(pena così determinata:, anni sei, mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. aggravato, aumentata di mesi sei di reclusione ex art. 81 c.p.).
Per quanto attiene a Marcello Dell’Utri, la pena deve essere ancora più severa e deve essere determinata in anni nove di reclusione, dovendosi negativamente apprezzare la circostanza che l’imputato ha voluto mantenere vivo per circa trent’anni il suo rapporto con l’organizzazione mafiosa (sopravvissuto anche alle stragi del 1992 e 1993, quando i tradizionali referenti, non più affidabili, venivano raggiunti dalla “vendetta” di “cosa nostra”) e ciò nonostante il mutare della coscienza sociale di fronte al fenomeno mafioso nel suo complesso e pur avendo, a motivo delle sue condizioni personali, sociali, culturali ed economiche, tutte le possibilità concrete per distaccarsene e per rifiutare ogni qualsivoglia richiesta da parte dei soggetti intranei o vicini a “cosa nostra”.
Si ricordi, sotto questo profilo, anche l’indubitabile vantaggio di essersi allontanato dalla Sicilia fin dagli anni giovanili e di avere impiantato altrove tutta la sua attività professionale.
Ancora, deve essere negativamente apprezzata la già sottolineata importanza del suo consapevole contributo a “cosa nostra”, reiteratamente prestato con diverse modalità, a seconda delle esigenze del momento ed in relazione ai singoli episodi esaminati nei precedenti capitoli.
Inoltre, il Collegio ritiene assai grave la condotta tenuta dall’imputato nel corso del processo, avuto riguardo al tentativo di inquinamento delle prove a suo carico, così come risulta dimostrato dalla disamina della vicenda “Cirfeta-Chiofalo”, come pure la circostanza che egli, contando sulla sua amicizia con Vittorio Mangano, gli abbia chiesto favori in relazione alla sua attività imprenditoriale, come emerge dall’analisi della vicenda “Garraffa”.
Infine, si connota negativamente la sua disponibilità verso l’organizzazione mafiosa attinente al campo della politica, in un periodo storico in cui “cosa nostra” aveva dimostrato la sua efferatezza criminale attraverso la commissione di stragi gravissime, espressioni di un disegno eversivo contro lo Stato, e, inoltre, quando la sua figura di uomo pubblico e le responsabilità connesse agli incarichi istituzionali assunti, avrebbero dovuto imporgli ancora maggiore accortezza e rigore morale, inducendolo ad evitare ogni contaminazione con quell’ambiente mafioso le cui dinamiche egli conosceva assai bene per tutta la storia pregressa legata
all’esercizio delle sue attività manageriali di alto livello.
(pena così determinata: anni otto e mesi sei di reclusione per il reato aggravato di cui all’art. 416 bis c.p., elevata di mesi sei di reclusione per art. 81 c.p.).
I due imputati vanno condannati, altresì, al pagamento in solido delle spese processuali ed il Cinà Gaetano anche a quelle del suo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonchè entrambi vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena.
Alla condanna consegue per legge e, in ogni caso, anche in relazione all’intrinseca pericolosità desunta dalle considerazioni che precedono, l’applicazione a ciascuno degli imputati della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due (tenuta presente la gravità dei reati contestati), da eseguirsi dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.
Infine, entrambi gli imputati vanno condannati in solido: al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili, Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo, rigettando le richieste di pagamento di provvisionali immediatamente esecutive; al pagamento delle spese processuali sostenute dalle medesime parti civili che si liquidano in complessivi euro ventimila per il Comune di Palermo ed euro cinquantamila per la Provincia di Palermo, somme comprensive di onorari e spese.
In considerazione della particolare complessità della stesura della motivazione, dovuta alla gravità delle imputazioni ed alla notevolissima mole degli atti processuali acquisiti, si indica in novanta giorni il termine per il deposito della sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 110, 416, 416 bis C.P., 533, 535 C.P.P.;
DICHIARA
DELL’UTRI MARCELLO e CINA’ GAETANO colpevoli dei reati loro rispettivamente contestati e, ritenuta la continuazione tra gli stessi,
CONDANNA
DELL’UTRI MARCELLO alla pena di anni nove di reclusione e CINA’ GAETANO alla pena di anni sette di reclusione ed entrambi, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché il CINA’ anche a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
Visti gli artt. 28, 29,32 e 417 c.p.,
DICHIARA
Entrambi gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena.
APPLICA
A ciascuno degli imputati la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due, da eseguirsi a pena espiata.
Visti gli artt. 539 e 541 c.p.p.,
CONDANNA
Entrambi gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo, da liquidarsi in separato giudizio, rigettando le richieste di pagamento di provvisionali immediatamente esecutive.
Condanna, infine, gli imputati in solido al pagamento delle spese sostenute dalle medesime parti civili che liquida in complessivi euro ventimila per il Comune di Palermo ed euro cinquantamila per la Provincia Regionale di Palermo, somme comprensive di onorari e spese.
Visto l’art. 544, comma 3, C.P.P.,
indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.
Palermo, 11 dicembre 2004.
I GIUDICI ESTENSORI
Gabriella Di Marco
Giuseppe Sgadari
Il PRESIDENTE
L. Guarnotta